Il documento che può costituire prova per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta “ad substantiam” deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chieda detta prova o da un terzo.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che costituissero prova documentale della simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare le copie degli assegni circolari negoziati per l’acquisto del bene ed attestanti la corresponsione, a titolo di prezzo, di importi superiori a quelli indicati nel contratto).
In merito, Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28744