Grazie alla riforma del sistema sanzionatorio e del ravvedimento operoso, dal 1° gennaio 2016 è più conveniente procedere alla registrazione tardiva del contratto di locazione e di affitto dei beni immobili.
Come noto, in caso di stipula di un contratto di affitto di un immobile, entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), il locatore (ovvero il proprietario) e il conduttore (l’affittuario) sono tenuti a registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate. Per la registrazione del contratto è previsto il versamento dell’imposta di registro e, per ogni copia da registrare, un’imposta di bollo da 16 euro ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righi. La registrazione è obbligatoria, indipendentemente dall’ammontare del canone, sempreché la durata della locazione non superi i 30 giorni complessivi nell’anno. Inoltre, laddove si possa optare per la cedolare secca, questa sostituisce anche l’imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute.
Laddove, per dimenticanza, la registrazione non sia stata effettuata è sempre possibile sanare la propria posizione, versando:
- il tributo non pagato maggiorato degli interessi, calcolati giorno per giorno al tasso legale;
- la sanzione calcolata in misura ridotta in base al ritardo nel versamento;
Le sanzioni sono dovute anche nel caso di mancata registrazione di un contratto di locazione per il quale si sia optato per il regime della cedolare secca.
La seguente tabella riassume in maniera sintetica le sanzioni dovute in caso di ravvedimento dell’omessa registrazione del contratto di locazione.
Regolarizzazione | Sanzione |
Entro 30 giorni | 6% dell’imposta dovuta. L’importo minimo è 20 euro |
Entro 90 giorni | 13,33% dell’imposta dovuta. |
Entro 1 anno | 15% dell’imposta dovuta |
Entro 2 anni | 17,14% dell’imposta dovuta |
Oltre 2 anni | 20% dell’imposta dovuta |
Dopo la constatazione della violazione | 24% dell’imposta dovuta |
Oltre all’imposta dovuta e alla sanzione ridotta tramite il modello F24 occorre versare gli interessi determinati al tasso legale annuo, attualmente pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.